mercoledì 30 gennaio 2019

TELEFONIA: TUTELA CONSUMATORI DI A.E.C.I.

Immagine correlataIndubbiamente tra le problematiche statisticamente più portate presso gli sportelli della nostra Associazione di Consumatori vi sono i problemi con i gestori telefonici. Vodafone, Tim, Fastweb, Wind, Iliad solo per citarne alcuni sono tra i gestori che provocano, con i loro disservizi, disagi per i consumatori. Mancate migrazioni, disservizi tecnici, fatture anomale tra i casi più gestiti dalla nostra Associazione di Consumatori.

Gli esperti dislocati sulle numerose sedi di A.E.C.I. assistono i consumatori anche attraverso il sistema CONCILIA WEB dell'Agcom. Grazie alla conciliazione la nostra Associazione di Consumatori non solo riesce a risolvere problematiche tecniche (traslochi, attivazioni, migrazioni, riparazioni) ma portano soluzioni anche dal punto di vista di indennizzi e risarcimenti per i disagi patiti

mercoledì 9 gennaio 2019

EQUIRISCOSSIONE: Stralcio dei debiti fino a mille euro

Risultati immagini per forbice tasseCancellate le ''mini cartelle''. Con il Decreto Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018, sono automaticamente annullati, alla data del 31 dicembre 2018, i debiti residui fino a mille euro relativi ai carichi dal 2000 al 2010.

L’articolo 4 del Decreto Legge n. 119/2018 infatti prevede “lo stralcio” dei debiti di importo fino a 1.000 euro.

In particolare, è disposto l’annullamento automatico (senza alcuna richiesta da parte del contribuente) dei singoli debiti, affidati all’Agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo residuo fino a mille euro, calcolato al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge), comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Il Decreto Legge specifica che lo stralcio fino a mille euro non si applica per alcune tipologie di debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione. In particolare:
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Le eventuali somme versate prima del 24 ottobre 2018 (data dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 119/2018) restano definitivamente acquisite, mentre gli importi versati dopo il 24 ottobre sono imputati in ordine:
  • ai debiti residui eventualmente inclusi nella definizione agevolata prima del versamento;
  • a debiti scaduti o in scadenza;
In assenza di debiti, gli importi versati dopo il 24 ottobre, saranno rimborsati al contribuente.

A.E.C.I. FELTRE rimane a disposizione del consumatore-contribuente per la verifica della posizioni debitorie da gestire dal 01 gennaio 2019. Chiamateci !!!!

IP288 - Eni gas e luce, nuova sanzione da 1 milione e 800 mila euro per la scorretta fatturazione dei consumi di elettricità e gas

Maxi-conguagli sulle bollette, multa da 1,8 milioni a Eni gas e luce
Il 5 luglio 2018 l’Autorità ha deliberato la chiusura del procedimento di inottemperanza alla Delibera dell’Autorità del 11 maggio 2016 (PS9542), accertando la reiterazione da parte di Eni gas e luce S.p.A. della condotta consistente nell’inadeguata gestione delle istanze dei consumatori relative alla fatturazione dei consumi di elettricità e gas, a fronte del contemporaneo avvio dell’attività di riscossione.
Il provvedimento dell’Autorità trae origine dalle numerose segnalazioni con le quali, a decorrere dalla seconda metà del 2017, molti consumatori hanno continuato a lamentare problematiche connesse alla fatturazione dei consumi di ingente importo (“maxi conguagli”), riguardanti periodi di consumo superiori anche a cinque anni dalla data di emissione della fattura, emerse specialmente nell’ambito delle attività di recupero crediti effettuate da EGL nel corso del 2017.

Le segnalazioni degli utenti riguardavano inoltre la fatturazione di importi erronei o non correttamente stimati, le rettifiche tardive dei consumi fatturati, anche prescritti, l’omessa acquisizione delle letture o delle autoletture; l’incompletezza e/o l’inesattezza dell’informativa in bolletta.

Nel corso del procedimento, EGL ha assunto importanti iniziative a favore dei consumatori. In particolare, EGL ha deciso di riconoscere automaticamente la prescrizione dei pagamenti delle bollette, tutte le volte in cui la mancata fatturazione dei consumi, entro due anni, sia riconducibile alla responsabilità della Società. Negli altri casi, su istanza del consumatore, EGL riconoscerà la prescrizione biennale decorrente dal consumo di elettricità e gas, come previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (L. n.205/2017) e dalle delibere ARERA del 2018.

Inoltre, EGL ha presentato importanti misure migliorative in tema di fatturazione e di gestione delle situazioni critiche dei reclami, al fine di superare, anche retroattivamente, le criticità emerse nel corso del procedimento.

In considerazione della rilevanza delle Iniziative assunte da EGL, in particolare per il superamento del fenomeno dei “maxi conguagli”, l’Autorità ha ridotto significativamente la sanzione da irrogare a Eni gas e luce, risultata pari a 1.800.000 euro
 

PS11043-PS11044- PS11048 - Iscrizione alla banca dati S.I.Mo.I.Tel.: Wind Tre, Telecom e Vodafone sanzionate per condotte aggressive per complessivi 3,2 milioni di euro

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 1 agosto 2018, ha chiuso tre procedimenti istruttori per pratiche commerciali scorrette, sanzionando Wind Tre S.p.A. Telecom Italia S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. per un ammontare complessivo di 3,2 milioni di euro.

Risultati immagini per IMMAGINI TELECOMUNICAZIONI SANZIONI
Secondo l’Autorità, le tre società hanno posto in essere condotte aggressive, in violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo, aventi ad oggetto l’invio ai clienti, presunti morosi, di lettere di sollecito di pagamento contenenti la minaccia di iscriverne il nominativo in una banca dati, denominata S.I.Mo.I.Tel., non ancora operativa e dalla finalità indeterminata, al fine di indurli a pagare gli addebiti richiesti.

L’Autorità ha accertato che, sebbene in tale banca dati avrebbero dovuti essere inseriti solo i nominativi dei clienti “morosi intenzionali” secondo determinati requisiti, i tre operatori inviavano i solleciti anche a clienti non qualificabili come tali perché privi di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione, compresi utenti che potevano contestare la fondatezza del debito vantato dall’operatore.

L’indicazione della possibile iscrizione in S.I.Mo.I.Tel. è stata ritenuta dall’Autorità idonea a condizionare i destinatari della comunicazione di sollecito a pagare le somme loro richieste. Infatti, gli operatori, sfruttando la minaccia di fare ricorso a uno strumento previsto come forma di autotutela del mercato nei confronti dei morosi intenzionali, ma non ancora attivo, inducevano i destinatari a ritenere che, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, potenzialmente anche incerta e/o oggetto di contestazione, fosse preferibile provvedere rapidamente al pagamento dell’importo richiesto, al fine di evitare l’iscrizione nella banca dati, con la possibile conseguenza di non poter più concludere contratti con alcun operatore telefonico.

Nel corso dell’istruttoria sono stati svolti accertamenti ispettivi con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.
Roma, 8 agosto 2018

PS11051 - Integratori alimentari Life120, oltre 500 mila euro di sanzioni per informazioni ingannevoli e pubblicità occulta

L’Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti dei professionisti che vendono e promuovono gli integratori alimentari Life 120 attraverso il sito Internet Life120.it e la trasmissione televisiva “Il cerca salute”, diffusa sul territorio nazionale da numerose emittenti televisive locali.

In esito all’istruttoria svolta, l’Autorità ha accertato due condotte scorrette: la prima, concernente la divulgazione di informazioni ingannevoli sulle caratteristiche degli integratori alimentari venduti dalla società Life 120 Italia S.r.l.s., presentati invece come idonei a determinare o favorire effetti benefici o curativi anche di gravi malattie, senza alcun fondamento scientifico. Per tale pratica l’Autorità ha irrogato alla società Life 120 Italia S.r.l.s., che commercializza tali integratori, una sanzione di 150 mila euro. 

La seconda pratica commerciale scorretta accertata riguarda le modalità non trasparenti di promozione degli integratori attraverso la trasmissione “Il cerca salute”, che ha un contenuto apparentemente informativo, ma è in realtà volta ad occultare le reali finalità promozionali perseguite dai professionisti. Lo scopo promozionale di tale trasmissione viene dissimulato attraverso un format nel quale il Signor Adriano Panzironi, argomenta la possibilità di prevenire e curare una ampia serie di patologie mediante uno stile di vita ed un regime alimentare che prevede un significativo uso di integratori alimentari, descritti in un libro, Vivere 120 anni, di cui il giornalista stesso è autore e promossi in occasione di tale trasmissione. Per tale pratica l’Autorità ha irrogato ai professionisti coinvolti, Life 120 Italia S.r.l.s, Welcome Time Elevator S.r.l., il Sig. Adriano Panzironi e le emittenti locali che hanno diffuso la trasmissione “Il Cerca Salute, sanzioni per complessivi 426.000 euro.
Continua così l’azione di contrasto ad una pratica particolarmente insidiosa, idonea a disorientare il pubblico dei consumatori, aggirandone i naturali meccanismi di difesa e reazione,  impedendo loro di esercitare il necessario controllo critico delle informazioni diffuse dai professionisti, indispensabile per decodificare un comportamento commerciale teso alla promozione di determinati beni e/o servizi, tanto più grave nel caso di specie in quanto riferito a temi attinenti la salute.
Nel corso del procedimento, l’Autorità si è avvalsa dell’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

FONTE: AGCOM

Morosità pregresse: più chiarezza in caso di voltura o subentro di forniture di energia elettrica e gas

L’AGCM con un intervento di moral suasion ha richiesto e ottenuto da 18 operatori del settore energetico che venisse chiarito in quali ipotesi e a quali condizioni, in caso di voltura o subentro, i consumatori siano tenuti pagamento dei corrispettivi ancora dovuti (“morosità pregresse”) dal precedente titolare del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas.

Risultati immagini per IMMAGINI MOROSITÀ PREGRESSESu invito dell’Autorità, i 18 operatori hanno modificato le condizioni generali di contratto, le FAQ e la relativa modulistica in modo da specificare che il consumatore non è tenuto al pagamento delle eventuali morosità pregresse relative ai punti di fornitura oggetto del contratto, a meno che non sussistano rapporti giuridici o di fatto tali da presupporre una continuità con il cliente uscente; nonché in quali casi e con quali modalità, al contrario, il nuovo cliente sia tenuto a dimostrare l’estraneità al debito pregresso del precedente intestatario del punto di prelievo.

Tale intervento rende chiaro che non è possibile condizionare l’esito positivo delle procedure di voltura o subentro al pagamento di debiti pregressi cui il richiedente sia del tutto estraneo.

Gli operatori coinvolti sono ACEA ENERGIA, AGSM ENERGIA, AXPO ITALIA, EDISON ENERGIA, ENEL ENERGIA, ENGIE ITALIA, ENI GAS E LUCE, ESTRA ENERGIE, EVIVA, GEKO, GELSIA, GREEN NETWORK, LW ENERGY, MBI GAS E LUCE, MIWA ENERGIA, OPTIMA ITALIA, REPOWER VENDITA ITALIA e SORGENIA.

I811 - Vendita auto tramite finanziamenti: cartello tra i principali operatori sanzionato per oltre 670 milioni di euro

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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il 20 dicembre 2018, ha concluso un’istruttoria, avviata nei confronti delle principali captive banks e dei relativi gruppi automobilistici operanti in Italia nel settore della vendita di autoveicoli mediante prodotti finanziari, nonché delle relative associazioni di categoria. L’istruttoria, avviata a seguito della presentazione di una domanda di clemenza da parte delle società Daimler AG e Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A., si è conclusa accertando l’attuazione di un’intesa unica, complessa e continuata avente ad oggetto lo scambio di informazioni sensibili relative a quantità e prezzi, anche attuali e futuri.

In particolare, l’Autorità ha accertato che le società Banca PSA Italia S.p.A., Banque PSA Finance S.A., Santander Consumer Bank S.p.A., BMW Bank GmbH, BMW AG, Daimler AG, Merceds Benz Financial Services Italia S.p.A., FCA Bank S.p.A., FCA Italy S.p.A., CA Consumer Finance S.A., FCE Bank Plc., Ford Motor Company, General Motor Financial Italia S.p.A., General Motors Company, RCI Banque S.A., Renault S.A., Toyota Financial Services Plc., Toyota Motor Corporation, Volkswagen Bank GmbH, Volkswagen AG., nonché le associazioni di categoria Assofin ed Assilea, hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza, tra il 2003 e il 2017, funzionale ad alterare le dinamiche concorrenziali nel mercato della vendita di automobili dei gruppi di appartenenza attraverso finanziamenti erogati dalle rispettive captive banks.

In considerazione della gravità e della durata dell’infrazione, l’Autorità ha imposto le seguenti sanzioni pecuniarie, per un totale complessivo, di circa 678 milioni di euro.

L’Autorità ha altresì riconosciuto il beneficio dell’immunità totale dalla sanzione a favore delle società Daimler AG e Mercedes Benz Financial Services Italia SpA che, in qualità di leniency applicant, hanno così evitato l’imposizione di una sanzione superiore a 60 milioni di euro.

 Nel corso del procedimento, l’Autorità si è avvalsa della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza
 Roma, 9 gennaio 2019